18 settembre 2026

Pubblicazione delibere CUP sul Portale del Federalismo Fiscale

A cura di Giordano Tedoldi

Premessa

A seguito del riconoscimento della natura tributaria del CUP, ci si chiede se le delibere di approvazione dei regolamenti debbano essere pubblicate per ogni annualità 2021-2026 o se sia sufficiente inserirle nell’annualità 2021, qualora siamo rimaste invariate negli anni.

Per quanto riguarda le delibere tariffarie, ed i relativi allegati, pare invece chiaro che vadano inserite per ogni annualità anche se invariate.

Forniamo, di seguito, alcuni chiarimenti e indicazioni operative.

 

Cosa fare?

In relazione al quesito concernente l’obbligo di pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative al Canone Unico Patrimoniale (CUP) per le annualità 2021-2026, si ritiene opportuno distinguere tra l’esistenza di una deliberazione e la mera vigenza delle tariffe approvate con una deliberazione precedente.

Per quanto riguarda i regolamenti relativi al CUP, qualora il Comune abbia approvato nel 2021 il regolamento per il canone di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e il regolamento relativo al canone mercatale e, successivamente, non abbia adottato deliberazioni di modifica, integrazione o sostituzione, non sembra necessario procedere alla ripubblicazione degli stessi regolamenti per ciascuna annualità.

L’eventuale successiva modifica del regolamento comporterebbe invece la necessità di pubblicare la relativa deliberazione modificativa e il testo aggiornato del regolamento con riferimento all’annualità nella quale la modifica è stata adottata.

Anche per le deliberazioni tariffarie occorre distinguere tra le tariffe effettivamente applicate e le deliberazioni concretamente adottate dall’Ente.

Qualora il Comune abbia approvato le tariffe CUP nel 2021 e negli anni successivi non abbia adottato alcuna ulteriore deliberazione tariffaria, né di modifica né di semplice conferma delle tariffe precedentemente approvate, non sembra sussistere l’obbligo di ripubblicare la deliberazione del 2021 per ciascuna delle annualità successive.

L’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 prevede infatti il meccanismo di proroga delle tariffe e delle aliquote in caso di mancata approvazione di nuove deliberazioni. Pertanto, la circostanza che le tariffe approvate nel 2021 continuino ad essere applicate negli anni successivi non determina, di per sé, l’esistenza di una nuova deliberazione tariffaria per ciascun anno.

Il presupposto della pubblicazione deve quindi essere individuato nell’adozione di una deliberazione e non nella mera circostanza che una determinata tariffa continui ad essere applicata.

Ne consegue che, se nel 2022, 2023, 2024 e 2025 non sono state adottate nuove deliberazioni tariffarie, non vi sono ulteriori atti deliberativi riferiti a tali annualità da pubblicare.

Diversamente, qualora in uno degli anni successivi sia stata adottata una nuova deliberazione, anche avente il solo contenuto di conferma delle tariffe precedenti, tale deliberazione costituisce un nuovo atto e dovrà essere pubblicata con riferimento alla relativa annualità.

Per l’annualità 2026 occorre tenere conto delle specifiche disposizioni e indicazioni emanate dal Dipartimento delle Finanze con la Circolare n. 1/DF del 22 maggio 2026.

Anche con riferimento a tale annualità, tuttavia, appare necessario distinguere tra l’esistenza di una deliberazione tariffaria adottata per il 2026 e la semplice prosecuzione dell’applicazione di tariffe precedentemente approvate in assenza di una nuova deliberazione.

Qualora il Comune abbia:

  • approvato le tariffe CUP nel 2021;
  • regolarmente pubblicato la relativa deliberazione;
  • mantenuto invariate le tariffe negli anni successivi;
  • non adottato deliberazioni di modifica;
  • non adottato deliberazioni di mera conferma delle tariffe;
  • e non abbia adottato alcuna nuova deliberazione tariffaria per il 2026,

si ritiene che la mera permanenza in vigore delle tariffe del 2021 non determini l’obbligo di ripubblicare nel 2026 la medesima deliberazione già pubblicata nel 2021.

La deliberazione del 2021 rimane l’atto originario sulla base del quale le tariffe continuano ad applicarsi in virtù del meccanismo di proroga previsto dalla normativa, ma non si trasforma, per il solo fatto di continuare a produrre effetti, in una nuova deliberazione tariffaria riferita all’anno 2026.

Le indicazioni relative al 2026 fanno riferimento all’ultima deliberazione vigente in materia di CUP.

A nostro avviso, tale riferimento deve essere interpretato distinguendo tra:

  • l’individuazione dell’atto che costituisce il titolo vigente per l’applicazione delle tariffe;
  • l’obbligo di pubblicazione di una nuova deliberazione riferita all’anno 2026.

Se l’ultima deliberazione vigente è quella approvata nel 2021 e tale deliberazione è già stata regolarmente pubblicata nell’annualità di riferimento, la sua perdurante efficacia non determina automaticamente l’esistenza di una nuova deliberazione per il 2026.

Diversamente, si finirebbe per confondere la vigenza di un atto precedente con l’adozione di un nuovo atto, attribuendo alla deliberazione del 2021 una diversa annualità che l’Ente non ha deliberato.

Pertanto, in assenza di una specifica nuova deliberazione tariffaria adottata nel 2026, si ritiene che non debba essere effettuata una mera duplicazione della deliberazione del 2021 esclusivamente per l’annualità 2026.

Occorre tuttavia evidenziare che la situazione sarebbe diversa qualora il Comune avesse adottato, anche senza modificare gli importi delle tariffe, una specifica deliberazione di conferma delle tariffe per una determinata annualità.

In tal caso, infatti, esisterebbe un nuovo atto deliberativo.

Ad esempio, se il Comune avesse approvato nel 2024 una deliberazione recante la conferma delle tariffe CUP già approvate nel 2021, la deliberazione del 2024 costituirebbe il nuovo atto da considerare ai fini della pubblicazione per quella annualità.

Analogamente, qualora fosse stata adottata una deliberazione di conferma per il 2026, tale atto dovrebbe essere pubblicato con riferimento al 2026.

Pertanto, ciò che rileva non è esclusivamente l’assenza di variazioni tariffarie, ma soprattutto l’eventuale adozione di un nuovo provvedimento deliberativo.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che il Comune possa procedere secondo il seguente criterio:

  • 2021: pubblicazione della deliberazione tariffaria effettivamente adottata e dei relativi allegati;
  • 2022-2025: se non sono state adottate nuove deliberazioni tariffarie, non appare necessario ripubblicare la deliberazione del 2021 per ciascuna annualità;
  • 2026: se non è stata adottata alcuna nuova deliberazione tariffaria e le tariffe del 2021 continuano ad applicarsi per effetto della proroga, non appare necessario ripubblicare la deliberazione del 2021 anche per il 2026;
  • nuova deliberazione di modifica: pubblicazione della deliberazione con riferimento all’annualità di adozione;
  • nuova deliberazione di semplice conferma: pubblicazione della deliberazione per la relativa annualità, anche se gli importi delle tariffe sono rimasti invariati;
  • regolamento CUP non modificato: non appare necessario ripubblicarlo annualmente;
  • modifica o sostituzione del regolamento: pubblicazione della relativa deliberazione e del testo regolamentare aggiornato.

In conclusione, si ritiene che l’obbligo di pubblicazione debba essere collegato alle deliberazioni effettivamente adottate dall’Ente, e non alla mera circostanza che le tariffe continuino ad essere applicate in una determinata annualità.

Pertanto, qualora il Comune abbia approvato le tariffe CUP nel 2021, le abbia regolarmente pubblicate e, successivamente, non abbia adottato alcuna nuova deliberazione tariffaria, né di modifica né di conferma, le medesime tariffe possono continuare ad essere applicate in virtù del meccanismo di proroga previsto dalla normativa.

In tale situazione, non appare necessario procedere alla duplicazione della deliberazione del 2021 nelle annualità 2022-2025 e, per la medesima ragione, non appare necessario procedere alla sua ripubblicazione nel 2026 in assenza di una nuova deliberazione.

La permanenza in vigore delle tariffe approvate nel 2021 non determina infatti, di per sé, l’adozione di una nuova deliberazione tariffaria per ciascuna annualità.

Diversamente, qualora il Comune abbia adottato successivamente una nuova deliberazione, anche di mera conferma delle tariffe precedenti, tale atto dovrà essere considerato autonomamente e pubblicato con riferimento all’annualità di adozione.

La medesima impostazione appare applicabile alle deliberazioni regolamentari: un regolamento approvato nel 2021 e successivamente mai modificato o sostituito non dovrebbe essere oggetto di una nuova pubblicazione annuale, mentre dovranno essere pubblicate le eventuali successive deliberazioni modificative o sostitutive.

Si ritiene pertanto che, nel caso in cui le tariffe CUP siano state approvate nel 2021 e da allora non siano mai state modificate né oggetto di nuove deliberazioni di conferma, la pubblicazione della deliberazione del 2021 sia sufficiente e non debba essere ripetuta per ciascuna annualità, compreso il 2026.

Tale conclusione è formulata sulla base della distinzione tra la vigenza delle tariffe e l’adozione di una deliberazione, nonché del principio secondo cui l’adempimento di pubblicazione riguarda gli atti deliberativi effettivamente adottati dall’Ente.

 

       18 settembre 2026

 

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