RELAZIONE EX ART.30 con FIVE CONSULTING
Il servizio prevede l’adempimento dell’articolo 30 del D.lgs n.201 del 23 dicembre 2022 “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” il quale dispone che i Comuni effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione, annuale, ha ad oggetto sia i servizi a rete che i servizi non a rete
Lo scenario
Il D.lgs n.201 del 23 dicembre 2022 “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” all’art.28 “vigilanza e controlli sulla gestione” attribuisce agli enti locali la vigilanza della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. In particolare, il comma 2 dell’art.28 (D.lgs 201/22) stabilisce che la vigilanza sulla gestione è effettuata attraverso un piano di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate.
L’art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022 dispone che i comuni, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, contestualmente all’analisi dell’assetto delle società partecipate, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, sia a rete che non a rete, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell’efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indica nel contrato di servizio, in modo analitico.
In base all’articolo 31 del D.Lgs. n. 201/20 i documenti dovranno essere pubblicati sul sito istituzionale dell’ente affidante e trasmessi contestualmente all’Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un’apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione.
Art. 14. Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale
- Tenuto conto del principio di autonomia nell’organizzazione dei servizi e dei principi di cui all’articolo 3, l’ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell’interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, — 26 — 30-12-2022 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale – n. 304 provvedono all’organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:
- affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall’articolo 15, nel rispetto del diritto dell’Unione europea;
- affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall’articolo 16, nel rispetto del diritto dell’Unione europea;
- affidamento a società in house , nei limiti fissati dal diritto dell’Unione europea, secondo le modalità previste dall’articolo 17;
Art. 17. Affidamento a società in house
- Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house , nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.
I nostri servizi
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Servizio elaborazione P.E.F.A. ex art. 8-9
Il servizio comprende l’elaborazione del PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI AFFIDAMENTO (P.E.F.A.) e l’aggiornamento dello stesso. Procedura scelta dalla modalità di gestione ex art. 14-
Procedura scelta dalla modalità di gestione ex art.14
Ente affidante:- Indagine di mercato
- Scelta modalità affidamento
- Delibera di giunta per attribuzione incarico di redazione relazione Art. 14 D.Lgs 201/2022
- Relazione
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Gestore:
- Elaborazione Piano Economico Finanziario di Affidamento (PEFA)
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Procedura ex art.17
Ente affidante:
- Delibera di giunta per attribuzione incarico di redazione relazione Art. 17 D.Lgs 201/2022
- Delibera di giunta e consiglio per approvazione relazione Art. 17 D.Lgs 201/2022
- Pubblicazione su sito istituzionale e sito ANAC
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Procedura scelta dalla modalità di gestione ex art.14
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Servizio di monitoraggio e controllo ex art.28
Il servizio ex art. 28 Dlgs 201/22 comprende un processo di monitoraggio e controllo dei vari servizi -
Servizio di redazione della Relazione ex art. 30
- Supporto alla reperibilità dei dati
- Elaborazione della Relazione ex art. 30 (entro 31-12 anno n+1)
- Supporto alla pubblicazione ANAC ex art. 31