L’articolo 10.6 del Testo Unico Bonus Rifiuti (TUBR), Allegato “A” alla delibera Arera 355/2025, prevede la possibilità di effettuare la compensazione fra l’importo spettante del Bonus sociale rifiuti con gli eventuali insoluti relativi ad anni pregressi.
La compensazione è una facoltà – La compensazione non è un obbligo ma una facoltà, la decisione della sua applicazione è in carico all’Ente erogatore, titolare del tributo o della tariffa.
Qualora l’Ente decidesse di avvalersi di tale facoltà dovrà sottostare al rispetto della procedura di cui all’articolo 10 del TUBR, che dispone siano inviati atti di sollecito a tutti i contribuenti che risultino avere situazioni di insolvenza del tributo o del corrispettivo relative ad anni pregressi. Per insolvenza deve intendersi mancati pagamenti per anni non ancora prescritti, per i quali non siano già poste in essere le attività inerenti la riscossione coattiva.
Procedura – Il procedimento previsto dall’art.10 del TUBR, prevede che l’importo del bonus possa essere trattenuto a compensazione solo dopo che siano trascorsi 40 giorni dall’invio del sollecito di pagamento effettuato con PEC o con raccomandata. L’utente viene informato che, nel caso in cui la morosità persista, l’agevolazione spettante verrà trattenuta a compensazione dell’ammontare insoluto. In tale circostanza il destinatario del sollecito potrà decidere se pagare tutto il proprio debito, solo in parte o non pagare nulla.
Nel primo caso, a fronte di una solvenza totale del contribuente, l’Ente potrà erogare direttamente il Bonus, negli altri casi potrà compensare l’importo del Bonus con il debito residuo. In questa circostanza si consiglia di procedere alla compensazione con i debiti più “vecchi” (art. 1193 c.c.), questo per scongiurare un eventuale rischio di prescrizione.
Scelta ponderata – Come abbiamo già accennato l’istituto della compensazione, costituisce una facoltà e non un obbligo; tuttavia, una sua applicazione deve essere ben ponderata dall’Ente. Oltre al rispetto di tutti gli aspetti procedurali sopra evidenziati, è necessario fare anche una valutazione di ordine temporale. In altri termini, le disposizioni relative al Bonus sociale, dispongono che lo stesso debba essere erogato con la prima rata utile per il pagamento della TARI/Tariffa corrispettiva e comunque non oltre il 30 giugno.
Criticità del fattore tempo – La tempistica rappresenta un elemento di particolare attenzione in considerazione del fatto che:
- i nominativi dei beneficiari sono comunicati agli Enti tramite la piattaforma SGATE il 1° marzo;
- da tale data si dovranno porre in essere le verifiche di eventuali insoluti di ogni singola posizione;
- si dovrà procedere a sollecitare il contribuente a saldare i propri debiti entro 40 giorni;
- si dovranno effettuare le verifiche dei pagamenti oggetto di sollecito;
- si dovrà effettuare l’eventuale compensazione;
- si dovrà effettuare la bollettazione e la spedizione.
Come possiamo notare, a fronte dei sopraelencati adempimenti, i tempi sono alquanto ristretti per rispettare, oltre che il termine della prima rata utile, anche quello della scadenza del 30 giugno, termine ultimo per il riconoscimento del Bonus.
Inoltre, gli Enti che negli anni precedenti effettuavano una bollettazione nei primi mesi dell’anno, qualora decidessero di applicare l’istituto della compensazione, saranno in ogni caso costretti a posticipare la scadenza della prima rata.
Valutare le potenzialità della propria organizzazione – Altra considerazione non di poco conto che risulta necessario portare all’attenzione dei vari Enti, consiste nel valutare attentamente se la struttura dell’ufficio tributi sia in grado di sostenere questa nuova mole lavorativa, in considerazione sia del rispetto di tutti i nuovi aspetti procedurali sopra elencati, sia del rispetto degli stessi nei termini scadenziali previsti.
L’aggiornamento del Regolamento TARI – Come già illustrato in precedenza, il TUBR stabilisce la facoltà della compensazione, ne detta le regole ed i tempi di applicazione, ma la decisione dell’attuazione spetta ai singoli Comuni. Chi stabilisce all’interno dell’Ente se sia opportuno o meno avvalersi di tale facoltà? L’Amministrazione Comunale o l’ufficio tributi?
In risposta a questi interrogativi, benché le disposizioni normative non dispongano nulla di specifico al riguardo, considerato il grado di discrezionalità politico-amministrativa correlata alla decisione di attivare o meno l’istituto della compensazione, va richiamato l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce al Consiglio comunale la competenza per l’approvazione dei regolamenti.



